1. Il Comitato dei Ministri adottera' le decisioni e le raccomandazioni per le quali nel presente Accordo non e' esplicitamente previsto un sistema di voto, secondo quanto segue:

  • a)a maggioranza: - decisioni sull'amministrazione del programma, incluse decisioni che attuano le disposizioni del presente Accordo che gia' pongano specifici impegni a carico dei Paesi partecipanti, - decisioni su questioni procedurali, - raccomandazioni,
  • b)all'unanimita': - tutte le altre decisioni, incluse in particolare quelle che impongono nuovi obblighi non previsti dal presente Accordo, a carico dei Paesi partecipanti. 2. Le decisioni citate nel paragrafo 1 b) possono stabilire che:
  • a)esse non saranno vincolanti per uno o piu' Paesi partecipanti;
  • b)esse saranno vincolanti solo a certe condizioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art61 · fonte su Normattiva