1. Il Comitato dei Ministri adottera' le decisioni e le raccomandazioni per le quali nel presente Accordo non e' esplicitamente previsto un sistema di voto, secondo quanto segue:
- a)a maggioranza: - decisioni sull'amministrazione del programma, incluse decisioni che attuano le disposizioni del presente Accordo che gia' pongano specifici impegni a carico dei Paesi partecipanti, - decisioni su questioni procedurali, - raccomandazioni,
- b)all'unanimita': - tutte le altre decisioni, incluse in particolare quelle che impongono nuovi obblighi non previsti dal presente Accordo, a carico dei Paesi partecipanti. 2. Le decisioni citate nel paragrafo 1 b) possono stabilire che:
- a)esse non saranno vincolanti per uno o piu' Paesi partecipanti;
- b)esse saranno vincolanti solo a certe condizioni.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
