1. Due o piu' Paesi partecipanti possono decidere di intraprendere attivita' speciali, nell'ambito di questo Accordo, al di fuori delle attivita' che tutti i Paesi partecipanti debbono svolgere secondo quanto previsto dai Capitoli dal I al V. I Paesi partecipanti che non desiderano partecipare a dette attivita' speciali si asterranno dal prendere parte a dette decisioni e non saranno da esse vincolati. I Paesi partecipanti che intraprendono dette attivita' ne terranno informato il Comitato dei Ministri. 2. Per la realizzazione di dette attivita' speciali, i Paesi partecipanti interessati possono concordare procedure di voto diverse da quelle definite negli articoli 61 e 62.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art65 · fonte su Normattiva