1. Il Comitato direttivo esaminera' i rapporti del Gruppo permanente e presentera' adeguate proposte al Comitato dei Ministri, il quale decidera' su tali proposte non piu' tardi del 1 luglio 1975. 2. Il Comitato dei Ministri terra' in conto le possibilita' di cooperazione in un quadro piu' vasto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art43 · fonte su Normattiva