1. Il Comitato direttivo esaminera' i rapporti del Gruppo permanente e presentera' adeguate proposte al Comitato dei Ministri, il quale decidera' su tali proposte non piu' tardi del 1 luglio 1975. 2. Il Comitato dei Ministri terra' in conto le possibilita' di cooperazione in un quadro piu' vasto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
