1. Le spese del Segretariato e tutte le altre spese comuni saranno divise tra tutti i Paesi partecipanti secondo una scala di contributi elaborata in base ai principi ed alle norme definite nell'Allegato alla Risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 10 dicembre 1963, relativa alla determinazione della scala dei contributi dei Paesi membri per il Bilancio dell'Organizzazione. Dopo il primo anno di applicazione del presente Accordo, il Comitato dei Ministri riesaminera' tale scala di contributi e decidera' a maggioranza in merito ad ogni idonea modifica a norma dell'articolo 73. 2. Le spese speciali sostenute in relazione ad attivita' speciali perseguite a norma dell'articolo 65 saranno divise tra i Paesi partecipanti che prendono parte a dette attivita' speciali nella proporzione che sara' stabilita per accordo unanime tra loro. 3. In base alle norme finanziarie adottate dal Comitato dei Ministri e non oltre il 1 ottobre di ciascun anno, il Direttore esecutivo sottoporra' al Comitato dei Ministri un bilancio preventivo che includera' il fabbisogno di personale. Il Comitato dei Ministri approvera' il bilancio a maggioranza. 4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, prendera' ogni altra necessaria decisione concernente l'amministrazione finanziaria dell'Agenzia. 5. L'anno finanziario avra' inizio il 1 gennaio e terminera' il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun anno finanziario i cespiti e le spese saranno sottoposti a revisione contabile.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
