1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economici che sia in grado e desideroso di soddisfare le esigenze del Programma potra' aderire al presente Accordo. Il Comitato dei Ministri decidera' a maggioranza su qualsiasi richiesta di adesione. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore per ogni Paese, la cui richiesta di adesione sia stata accolta, nel decimo giorno seguente il deposito del suo strumento di adesione presso il Governo del Belgio, o alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a seconda di quale data sia posteriore. 3. Fino al 1 maggio 1975 le adesioni possono aver luogo su base provvisoria alle condizioni previste nell'articolo 68.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art71 · fonte su Normattiva