1. Ogni Stato firmatario notifichera', entro il 1 maggio 1975, al Governo del Belgio che, avendo ultimato le proprie procedure costituzionali, consente ad essere vincolato dal presente, Accordo. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore nel decimo giorno seguente il giorno in cui sei o piu' Stati in possesso almeno del 60 per cento dei voti ponderati combinati di cui all'articolo 62 avranno depositato la notifica del proprio consenso ad essere vincolati o il loro strumento d'adesione. 3. Per ogni Stato firmatario che depositi la propria notifica in epoca successiva, il presente Accordo entrera' in vigore il decimo giorno dopo il giorno del deposito. 4. Dietro richiesta di ogni Stato firmatario il Comitato dei Ministri decidera' a maggioranza di prorogare il limite massimo della notifica oltre il 1 maggio 1975 relativamente a detto Paese.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art67 · fonte su Normattiva