Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facolta' di negare o revocare il permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, quando giudichera' non sufficientemente provato che la parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di esse appartengono a cittadini dell'altra Parte Contraente o ad Enti effettivamente controllati da cittadini della parte medesima. Il permesso potra' egualmente essere revocato nel caso che le imprese designate non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'articolo 13 della citata Convenzione di Chicago, o non soddisfino alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato, oppure quando gli equipaggi degli aeromobili in esercizio non siano composti da persone che posseggano la nazionalita' dell'uno o dell'altra Parte Contraente, eccezione fatta dei casi di addestramento di personale navigante, mediante istitutori debitamente autorizzati dai competenti organi della Parte Contraente a cui appartiene l'aeromobile.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-27;899~art7 · fonte del testo