Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e del suo allegato dovra' essere definita mediante accordo diretto tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti o per via diplomatica; durante tali consultazioni sara' mantenuto lo status quo. Tuttavia, le Parti contraenti potranno, di comune accordo, sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia. Le Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle misure provvisorie che potranno essere emanate nel corso dell'istanza nonche' alla decisione della Corte internazionale di giustizia, quest'ultima essendo considerata in ogni caso come definitiva. Qualora una delle Parti contraenti non si conformi alle decisioni della Corte internazionale di giustizia, l'altra Parte contraente potra', finche' durera' tale trasgressione, limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi che aveva accordato in virtu' del presente accordo alla Parte contraente in difetto.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art17 · fonte su Normattiva