- a)Gli aeromobili della compagnia aerea di una delle Parti contraenti impiegati nel traffico internazionale, nonche' i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, gli utensili, gli equipaggiamenti normali e gli approvvigionamenti, che si trovano a bordo degli aeromobili, saranno interamente esentati all'entrata e all'uscita dal territorio dell'altra Parte contraente dai diritti doganali, spese d'ispezione e altre tasse e imposte.
- b)I carburanti, i lubrificanti e gli approvvigionamenti di bordo imbarcati sul territorio di una delle Parti contraenti ai fini dell'utilizzazione da parte degli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e impiegati nel traffico internazionale saranno totalmente esentati dai diritti doganali e altre tasse e imposte, ad eccezione di quanto dovuto per servizi resi;
- c)Saranno ugualmente esentati dai diritti doganali e dalle altre tasse e imposte, ad eccezione di quanto dovuto per servizi resi, i pezzi di ricambio, gli equipaggiamenti normali introdotti e utilizzati sul territorio di una delle Parti contraenti per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili della compagnia designata dall'altra Parte contraente impiegati nel traffico internazionale. La stessa esenzione viene accordata agli approvvigionamenti di bordo, introdotti per via aerea negli aeroporti di una Parte contraente per essere utilizzati esclusivamente a bordo di detti aeromobili.
- d)Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtu' dei precedenti comma a), b) e c) possono essere depositati, negli aeroporti di una delle Parti contraenti, dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente e non potranno essere ceduti, affittati o prestati salvo con autorizzazione delle autorita' competenti e in conformita' con le disposizioni in vigore in materia.
- e)Nel caso in cui detti articoli non dovessero essere utilizzati, ne' montati su un'aeromobile, potranno essere riesportati in esenzione di diritti doganali e di altre tasse e imposte.
- f)Gli articoli esentati dai diritti doganali, dalle altre tasse e imposte in virtu' dei precedenti comma a), b) e c), rimarranno a disposizione della compagnia aerea proprietaria, con riserva di un controllo doganale adeguato.
Testo vigente dal 20 agosto 1975
