Ciascuna delle Parti contraenti concedera' alla compagnia aerea dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire nella sua sede il saldo delle entrate derivanti dall'esercizio dei servizi concordati, in conformita' con il sistema di pagamento che regola le relazioni finanziarie tra le due Parti contraenti.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art5 · fonte su Normattiva