Ciascuna Parte contraente concedera', sulla base della reciprocita', alla compagnia designata dell'altra Parte contraente il diritto di mantenere sul suo territorio i servizi tecnici, amministrativi e commerciali indispensabili per la sua attivita'. Per il funzionamento dei suoi servizi detta compagnia avra' il diritto di impiegare del personale comandato che abbia la sua stessa nazionalita' in conformita' con le leggi e i regolamenti in vigore nel Paese in cui tale personale e' impiegato. Nella misura in cui la compagnia designata rinuncia ad avere un'organizzazione propria in alcuni punti del territorio dell'altra Parte contraente, essa incarichera' dei lavori eventuali il personale degli aeroporti o quello della compagnia designata dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art6 · fonte su Normattiva