[1]Articolo XIII

[2]Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica Francese e il Governo della Repubblica Francese accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di fare esercire da una o piu' imprese aeree da essi rispettivamente designate i servizi aerei specificati negli articoli XXII e XXIII. Detti servizi saranno d'ora innanzi indicati con la espressione "servizi convenuti".

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxiii · fonte del testo