[1]Articolo XIII
[2]Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica Francese e il Governo della Repubblica Francese accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di fare esercire da una o piu' imprese aeree da essi rispettivamente designate i servizi aerei specificati negli articoli XXII e XXIII. Detti servizi saranno d'ora innanzi indicati con la espressione "servizi convenuti".
Testo vigente dal 20 aprile 1953
