• a)Il Governo italiano concede al Governo Spagnolo e reciprocamente il Governo Spagnolo concede al Governo italiano, il diritto di fare esercire da parte di una o piu' Compagnie aeree designate dai propri Governi, gli scali commerciali nei loro rispettivi territori su linee aeree civili specificate nell'allegato "Quadro di Botte", limitatamente a quanto stabilito nel presente Titolo.
  • b)Le suddette linee saranno indicate d'ora innanzi con l'espressione "Linee Convenute".
  • c)"Societa' designata" sara' quella Societa' di trasporto aereo che le Autorita' aeronautiche di una delle l'arti Contraenti abbia notificato per iscritto a quella dell'altra Parte come Societa' designata dalla stessa, conformemente all'Articolo 19 del presente Accordo per le Rotte specificate in detta notifica.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art18 · fonte del testo