[1]Articolo VIII
[2]Il Governo italiano gradira' ogni forma di assistenza che le Societa' Volontarie di qualsiasi natura e confessione, debitamente riconosciute dal Governo italiano, siano in grado di dare ai profughi, senza che cio' influisca sulla misura e qualita' dell'assistenza data dal Governo italiano e concedera', per giustificati motivi, ai loro Rappresentanti l'accesso ai campi.
Testo vigente dal 25 luglio 1952
