[1]Articolo VI

[2]Il Governo italiano si riserva di affidare, ai sensi della lettera c) dell'Articolo 2 del D. L. 19 settembre 1947, n. 1006, l'amministrazione dei campi ad esso trasferiti ad una costituenda Sezione dell'Amministrazione Aiuti Internazionali, che prendera' il nome di Assistenza Profughi Stranieri (APS). Il trattamento ed il regime disciplinare dei profughi ospitati nei campi gestiti dall'APS saranno in tutto identici a quelli vigenti per i profughi italiani. Tutte le questioni che dovessero sorgere riguardo al regime disciplinare dei profughi ed al loro trattamento saranno sottoposte ad un Comitato Interministeriale, presieduto da un Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e costituito da Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al quale potranno essere chiamati, con funzioni consultive, i rappresentanti dell'IRO.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;907~accordo-artvi · fonte del testo