1. In caso di controversia tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno innanzitutto sforzarsi di risolverla con negoziati tra loro. 2. Se le autorita' aeronautiche non riescono a risolvere la controversia, le Parti contraenti dovranno sforzarsi di risolverla. 3. Qualora le Parti contraenti non riescano a trovare una soluzione tramite un negoziato, la controversia, su richiesta di una delle Parti contraenti, verra' sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale di tre giudici, di cui uno sara' nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo verra' nominato lai due cosi' designati. 4. Ciascuna Parte contraente dovra' nominare un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dall'altra Parte contraente di una notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da un tale tribunale, ed il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti contraenti non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, al presidente del Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile potra' essere richiesto da una delle due Parti contraenti di nominare un arbitro o piu' arbitri, a seconda del caso. In tale evenienza, il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di uno Stato terzo e agira' in veste di presidente del tribunale arbitrale. 5. Il tribunale arbitrale fissera' la propria procedura e decidera' circa la ripartizione delle spese di arbitrato. 6. Le Parti contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione che verra' adottata ai sensi dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art12 · fonte su Normattiva