1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e della Tabella allegata. 2. Se una delle Parti Contraenti riterra' opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa potra' in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tali modifiche proposte, potranno essere sia verbali che per iscritto e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti. 3. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica dovra' essere concordata mediante consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti. 4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, in conformita' con i paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrera' in vigore quando essa sara' stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;768~art11 · fonte su Normattiva