[1]di guadagni
[2]Ciascuna Parte Contraente concede alle imprese designate dell'altra Parte Contraente il diritto al libero trasferimento delle eccedenze dei loro introiti sul suo territorio, rispetto alle loro spese in detto territorio. Tali trasferimenti verranno effettuati sulla base del prevalente tasso di cambio di mercato relativo a pagamenti correnti.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
