1. La MFO, e i suoi beni, destinati all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, godono della immunita' di giurisdizione, salvo che la MFO vi abbia espressamente rinunciato, in casi particolari e nella misura da essa stabilita. 2. I beni di cui al precedente paragrafo, in qualunque luogo si trovino, e qualunque sia il loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione, e da ogni altro provvedimento esecutivo. 3. Gli archivi della MFO sono inviolabili, in qualsiasi luogo essi si trovino.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art8 · fonte su Normattiva