[1]Articolo X. (Agevolazioni finanziarie)

[2]SEZIONE 18.

[3](a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il Fondo puo' liberamente: (i) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (ii) effettuare operazioni in qualsiasi valuta; (iii) trasferire i suoi fondi, titoli oro e valute nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta; - fatta eccezione per la lira italiana che puo' essere convertita in altra valuta solo per un ammontare non superiore all'ammontare totale di altre valute precedentemente convertite in altre lire italiane; (b) il Governo dara' il suo appoggio al Fondo affinche' esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio; (c) il Fondo sara' tenuto, nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtu' della presente sezione, a tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura in cui cio' sia possibile salvaguardando, nello stesso tempo, i propri interessi.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artx · fonte su Normattiva