Art. 10 — Facilitazioni finanziarie e valutarie
1. Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamentazione, o moratoria finanziaria, la MFO puo' detenere fondi e divise, o tenere conti, in qualsiasi valuta. 2. La MFO puo' trasferire liberamente i suoi fondi, o le sue divise da un Paese all'altro, o all'interno di un qualsiasi Paese, e puo' convertire tutte le divise da essa detenute in qualsiasi moneta. 3. Il Governo italiano facilitera' la MFO affinche' essa ottenga le migliori condizioni, per quanto concerne i tassi di cambio e le commissioni bancarie.
Testo vigente dal 8 gennaio 1983
