La zona di frontiera, presa in considerazione nei presente Accordo, si estende nei due sensi dalla linea di confine, da un minimo di 5 Km. sino ad un massimo di 15 Km. in linea d'aria. La zona di frontiera, con l'indicazione dei Comuni in essa compresi, sara' determinata con scambio di Note fra i due Governi. Non vi saranno inclusi quei Comuni il cui territorio non rientri interamente nel limite massimo anzidetto.
Testo vigente dal 3 aprile 1953
