La zona di frontiera, presa in considerazione nei presente Accordo, si estende nei due sensi dalla linea di confine, da un minimo di 5 Km. sino ad un massimo di 15 Km. in linea d'aria. La zona di frontiera, con l'indicazione dei Comuni in essa compresi, sara' determinata con scambio di Note fra i due Governi. Non vi saranno inclusi quei Comuni il cui territorio non rientri interamente nel limite massimo anzidetto.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art2 · fonte del testo