Fatta eccezione per il pascolo di lunga durata, il quale rimane provvisoriamente regolato, agli effetti veterinari, dallo annesso F al trattato di commercio e navigazione tra Italia e Austria del 28 aprile 1923, il movimento del bestiame nel territorio delle zone di frontiera sara' libero in tempi normali da ogni misura veterinaria. Tuttavia nel caso che una, la cui denuncia e' per legge obbligatoria dovesse manifestarsi nel territorio di un Comune di una delle zone di frontiera, il bestiame proveniente da questo Comune, per poter attraversare la frontiera ed entrare nell'altra zona dovra' essere accompagnato da un certificato rilasciato dalla Autorita' comunale competente. Il certificato dovra' attestare che gli animali provengono da localita' indenne da malattie contagiose soggette per legge all'obbligo della denuncia e trasmissibili alla specie o alle specie degli animali per i quali il certificato e' stato rilasciato. Nel caso che nella zona di frontiera venissero constatate manifestazioni di peste bovina, il movimento del bestiame attraverso la linea di confine, come pure il transito di prodotti e dei residui animali, dei foraggi, della paglia ecc. saranno proibiti.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art18 · fonte del testo