Per la esecuzione ed il perfezionamento del presente accordo e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con esso si e' inteso di facilitare, e' istituita una "Commissione mista permanente per il traffico di frontiera". La Commissione sara' composta, per ciascuna delle due parti continenti, da tre membri assistiti, occorrendo, in qualita' di esperti dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi doganali, sanitari, veterinari e di polizia della zona di frontiera. La Commissione sara' costituita entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo ed entrera' in funzione, al piu' tardi, entro il mese successivo. La Commissione si riunira' alternativamente in Italia ed in Austria. Dopo la prima riunione la Commissione sara' convocata su domanda di una delle due l'arti.
Testo vigente dal 3 aprile 1953
