Per la esecuzione ed il perfezionamento del presente accordo e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con esso si e' inteso di facilitare, e' istituita una "Commissione mista permanente per il traffico di frontiera". La Commissione sara' composta, per ciascuna delle due parti continenti, da tre membri assistiti, occorrendo, in qualita' di esperti dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi doganali, sanitari, veterinari e di polizia della zona di frontiera. La Commissione sara' costituita entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo ed entrera' in funzione, al piu' tardi, entro il mese successivo. La Commissione si riunira' alternativamente in Italia ed in Austria. Dopo la prima riunione la Commissione sara' convocata su domanda di una delle due l'arti.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art19 · fonte del testo