[1]ARTICOLO n. 51 (Scadenza delle dichiarazioni d'intenzione).

[2]Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo definitivo conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo c) dell'articolo 49 o se un governo che abbia dichiarato la propria intenzione di ratificare, di approvare e di accettare l'Accordo o di aderirvi, non deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione entro novanta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore definitiva, detto governo cessera' di far parte dell'Accordo restando inteso che:

  • i)Il Consiglio potra' prorogare, su richiesta del governo interessato, il termine di cui sopra;
  • ii)Che detto governo potra' cessare di far parte dell'Accordo prima della scadenza del termine di cui sopra o del suo periodo di proroga, mediante un preavviso di almeno trenta giorni dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art51 · fonte su Normattiva