Il presente Accordo entrera' in vigore alla data che sara' fissata mediante scambio di note fra i due Governi. E' stipulato per un tempo indeterminato, potra' essere tuttavia denunziato con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore. Le Alte Parti contraenti si impegnano in tal caso a stipulare, entro sei mesi dalla denuncia, un nuovo Accordo ai sensi dell'articolo 3 lettera d) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla stipulazione dell'Accordo di cui all'alinea precedente.

Testo vigente dal 3 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-20;730~accordo-art7 · fonte del testo