[1]Art. XI
[2]Subordinatamente a quanto previsto nell'art. 19, ciascuna Parte Contraente agevolera' la concessione alle persone appresso specificate, del permesso di trattenersi sul proprio territorio per l'attuazione degli scopi del presente Accordo: 1° funzionari del Governo dell'altra Parte Contraente, o delle organizzazioni designate secondo le disposizioni di cui all'art. 17; 2° insegnanti addetti agli Istituti Britannici in Italia e agli Istituti italiani nel Regno Unito; 3° studenti e studiosi che non aspirino ad una occupazione stabile in Italia o nel Regno Unito, a seconda i casi.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
