Verra' istituita una Commissione Mista permanente italo-austriaca composta di tre membri italiani e di tre austriaci, nonche' di tre sostituti per ognuno dei due gruppi. I membri ed i sostituti verranno nominati dai rispettivi Ministeri degli Esteri. Uno dei membri ed uno dei sostituti di ogni gruppo devono avere il proprio domicilio o a propria, stabile residenza nella zona privilegiata. Il Presidente verra' eletto dalla Commissione stessa, per ogni seduta, alternativamente fra i membri italiani e quelli austriaci; le sue funzioni cessano con la elezione del suo successore. Non dispone di voto decisivo. La Commissione si riunira' almeno una volta ogni semestre, alternativamente nella zona privilegiata austriaca ed italiana, od eccezionalmente, per ragioni di opportunita', anche altrove. Essa avra' in particolare i seguenti compiti:

  • 1)Appianare le difficolta' che sorgono nell'applicazione del presente Accordo;
  • 2)Modificare ed integrare le liste dei contingenti convenuti in base all'articolo 2 in conformita' alla situazione economica del momento; una volta stabilite le liste avranno la validita' di un anno, salvo modifiche in casi eccezionali;
  • 3)Presentare proposte per il perfezionamento e sviluppo dell'Accordo. Per la preparazione e l'esecuzione dei suoi compiti, la Commissione Mista potra' avvalersi della collaborazione delle Camere di Commercio delle zone privilegiate.

Testo vigente dal 3 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-20;730~accordo-art6 · fonte del testo