Le Alte Parti contraenti dichiarano che i vantaggi ed i privilegi reciprocamente concessi dal presente Accordo sono privilegi di traffico di frontiera e pertanto non potranno essere invocati in base alla clausola della Nazione piu' favorita, contenuta in Accordi particolari e generali.

Testo vigente dal 3 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-20;730~accordo-art8 · fonte del testo