La presente Convenzione entrera' in vigore alla data che sara' fissata mediante scambio di Note fra i Governi. La presente Convenzione e' stipulata per un tempo indeterminato; essa potra', tuttavia, essere denunciata con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a stipulare in tal caso, entro sei mesi dalla denuncia, una nuova Convenzione ai sensi del terzo paragrafo lettera (c) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.
Testo vigente dal 28 marzo 1951
