• 1)Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di un'impresa, ovvero di non concedere i diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, o di revocare la concessione ad una impresa designata, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprieta' di detta impresa o l'effettivo controllo di essa, non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini.
  • 2)Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte della impresa designata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti, o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art3 · fonte del testo