• 1)Le leggi, i decreti ed i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, relativi all'ingresso ed al soggiorno sul proprio territorio nonche' all'uscita dal medesimo degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio, alla manovra ed alla navigazione di detti aeromobili, durante la loro permanenza in tale territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'altra Parte Contraente.
  • 2)Le leggi, decreti ed i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'entrata, al soggiorno ed all'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportate a bordo degli aeromobili, (nonche' le disposizioni che si applicano alle formalita' di polizia, alla entrata, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane, alla quarantena ed al regime valutario) saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi e merci imbarcati sugli aeromobili dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art4 · fonte del testo