Articolo IV

  • 1)Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente, relativi all'ingresso e al soggiorno sul proprio territorio nonche' alla uscita dal detto territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, o relativi all'esercizio, alla manovra e alla navigazione dei detti aeromobili, durante la loro permanenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno gli aeromobili dell'altra Parte contraente.
  • 2)Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di ciascuna Parte contraente, l'entrata, il soggiorno e la uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportati a bordo degli aeromobili, nonche' le disposizioni che si applicano alle formalita' di polizia, alla entrata, alla immigrazione, all'emigrazione, ai passaporti, alle formalita' di libera pratica, alla dogana e alla sanita', saranno applicabili ai passeggeri, agli equipaggi e alle merci imbarcati sugli aeromobili dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artiv · fonte del testo