Articolo IV
- 1)Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente, relativi all'ingresso e al soggiorno sul proprio territorio nonche' alla uscita dal detto territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, o relativi all'esercizio, alla manovra e alla navigazione dei detti aeromobili, durante la loro permanenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno gli aeromobili dell'altra Parte contraente.
- 2)Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di ciascuna Parte contraente, l'entrata, il soggiorno e la uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportati a bordo degli aeromobili, nonche' le disposizioni che si applicano alle formalita' di polizia, alla entrata, alla immigrazione, all'emigrazione, ai passaporti, alle formalita' di libera pratica, alla dogana e alla sanita', saranno applicabili ai passeggeri, agli equipaggi e alle merci imbarcati sugli aeromobili dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
