• a)Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'ingresso e alla permanenza nel suo territorio, cosi' come alla partenza dal medesimo, degli aeromobili usati nella navigazione aerea internazionale o relativi al traffico, manovra e navigazione di detti aeromobili, allorquando si trovano nei limiti del predetto territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'altra Parte Contraente.
  • b)Le leggi e i regolamenti che vigono nel territorio di ciascuna Parte Contraente relativamente all'ingresso e permanenza, o all'uscita dal medesimo dei passeggeri, equipaggi o merci trasportati a bordo degli aeromobili, specialmente le disposizioni relative ai regolamenti di polizia, di ingresso, di immigrazione, di emigrazione, di passaporti, di dogana, di sanita' e di regime valutario, si applicheranno ai predetti passeggeri equipaggi e merci imbarcati sugli aeromobili.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art4 · fonte del testo