- a)Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'ingresso e alla permanenza nel suo territorio, cosi' come alla partenza dal medesimo, degli aeromobili usati nella navigazione aerea internazionale o relativi al traffico, manovra e navigazione di detti aeromobili, allorquando si trovano nei limiti del predetto territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'altra Parte Contraente.
- b)Le leggi e i regolamenti che vigono nel territorio di ciascuna Parte Contraente relativamente all'ingresso e permanenza, o all'uscita dal medesimo dei passeggeri, equipaggi o merci trasportati a bordo degli aeromobili, specialmente le disposizioni relative ai regolamenti di polizia, di ingresso, di immigrazione, di emigrazione, di passaporti, di dogana, di sanita' e di regime valutario, si applicheranno ai predetti passeggeri equipaggi e merci imbarcati sugli aeromobili.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
