1. La Commissione sara' rappresentata in Italia da un Comitato, incaricato di mantenere relazioni ufficiali con le Autorita' italiane e competente ad esercitare, a nome della Commissione, tutti i diritti riconosciuti a questa dall'Accordo del 1922 e dal presente Accordo. 2. Detto Comitato avra' il potere, a nome della Commissione, ed entro i limiti dell'Autorita' ad esso delegata da questa, di prendere tutte quelle misure che riterra' utili per la realizzazione dei suoi compiti.

Testo vigente dal 20 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-02-02;262~art8 · fonte del testo