1. La Commissione sara' rappresentata in Italia da un Comitato, incaricato di mantenere relazioni ufficiali con le Autorita' italiane e competente ad esercitare, a nome della Commissione, tutti i diritti riconosciuti a questa dall'Accordo del 1922 e dal presente Accordo. 2. Detto Comitato avra' il potere, a nome della Commissione, ed entro i limiti dell'Autorita' ad esso delegata da questa, di prendere tutte quelle misure che riterra' utili per la realizzazione dei suoi compiti.
Testo vigente dal 20 aprile 1955
