1. Il Comitato menzionato nell'articolo precedente sara' composto da non piu' di 20 membri comprendenti non piu' di 8 membri onorari dei quali 4 rappresenteranno l'Italia e gli altri i Paesi del Commonwealth e non piu' di 12 membri ufficiali, dei quali 6 rappresenteranno l'Italia e gli altri i Paesi del Commonwealth. I membri italiani saranno nominati dalla Commissione su proposta del Governo italiano. Tali proposte verranno richieste e trasmesse per via diplomatica. 2. I membri onorari italiani verranno scelti tra le personalita' distintesi nella Marina militare, Esercito e Aeronautica militare, nelle lettere e nelle arti e nelle scienze. 3. I membri ufficiali italiani verranno designati fra i rappresentanti di quelle Amministrazioni che saranno indicate d'accordo fra il Governo italiano e la Commissione e cesseranno di far parte del Comitato dal giorno in cui cesseranno dalle loro funzioni presso dette Amministrazioni. Uno dei membri ufficiali italiani apparterra' pero' in ogni caso all'Amministrazione delle antichita' e belle arti. Il Governo italiano si impegna a notificare alla Commissione ogni cambiamento che possa avvenire tra i membri ufficiali italiani. 4. La Commissione nominera' il segretario generale del Comitato.
Testo vigente dal 20 aprile 1955
