1. Il Comitato menzionato nell'articolo precedente sara' composto da non piu' di 20 membri comprendenti non piu' di 8 membri onorari dei quali 4 rappresenteranno l'Italia e gli altri i Paesi del Commonwealth e non piu' di 12 membri ufficiali, dei quali 6 rappresenteranno l'Italia e gli altri i Paesi del Commonwealth. I membri italiani saranno nominati dalla Commissione su proposta del Governo italiano. Tali proposte verranno richieste e trasmesse per via diplomatica. 2. I membri onorari italiani verranno scelti tra le personalita' distintesi nella Marina militare, Esercito e Aeronautica militare, nelle lettere e nelle arti e nelle scienze. 3. I membri ufficiali italiani verranno designati fra i rappresentanti di quelle Amministrazioni che saranno indicate d'accordo fra il Governo italiano e la Commissione e cesseranno di far parte del Comitato dal giorno in cui cesseranno dalle loro funzioni presso dette Amministrazioni. Uno dei membri ufficiali italiani apparterra' pero' in ogni caso all'Amministrazione delle antichita' e belle arti. Il Governo italiano si impegna a notificare alla Commissione ogni cambiamento che possa avvenire tra i membri ufficiali italiani. 4. La Commissione nominera' il segretario generale del Comitato.

Testo vigente dal 20 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-02-02;262~art9 · fonte del testo