1. La Commissione assicura con gli Stati e le Organizzazioni internazionali interessate, le relazioni utili alla realizzazione dell'oggetto dell'Organizzazione. 2. La Commissione e' soprattutto, sotto riserva dei diritti riconosciuti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 della presente Convenzione, la sola competente a concludere a nome dell'Organizzazione, con le Organizzazioni internazionali, gli Stati membri dell'Organizzazione oppure con Stati terzi, gli accordi necessari alla esecuzione dei compiti che le sono affidati dalla presente Convenzione ed al funzionamento degli organi istituiti da quest'ultima o creati ai fini della sua applicazione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
