Dovra' essere assicurato, alle imprese designate dalle due Parti Contraenti, un trattamento equo ed imparziale affinche' possano godere di uguali opportunita' nell'esercizio dei servizi concordati. Esse dovranno tenere nella debita considerazione sui percorsi comuni i loro reciproci interessi al fine di non nuocere ai rispettivi servizi.
Testo vigente dal 4 ottobre 1971
