Dovra' essere assicurato, alle imprese designate dalle due Parti Contraenti, un trattamento equo ed imparziale affinche' possano godere di uguali opportunita' nell'esercizio dei servizi concordati. Esse dovranno tenere nella debita considerazione sui percorsi comuni i loro reciproci interessi al fine di non nuocere ai rispettivi servizi.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art16 · fonte su Normattiva