Alle compagnie designate da ciascuna delle due Parti contraenti dovra' essere assicurato un trattamento giusto ed equo, in modo che possano beneficiare di diritti uguali per l'esercizio dei servizi concordati. Le compagnie designate prenderanno in considerazione, sui percorsi comuni, i loro reciproci interessi, al fine di non pregiudicare indebitamente i loro rispettivi servizi.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art11 · fonte su Normattiva