1. L'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti contraenti sulle rotte indicate nell'allegato del presente accordo e in base alle modalita' in esso fissate, costituisce per i due Paesi un diritto fondamentale e basilare. 2. Verra' assicurato alle imprese designate dalle due Parti contraenti un trattamento giusto ed equo, al fine di beneficiare di uguali possibilita' per l'esercizio dei servizi convenuti. 3. Dette imprese dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i loro rispettivi servizi.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
