• 1)Ogni Parte Contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente in valuta convertibile al tasso ufficiale del cambio l'eccedenza degli introiti sulle spese effettuate dall'impresa sul proprio territorio per il trasporto dei passeggeri, di noleggio e della corrispondenza.
  • 2)Nel caso in cui le disposizioni di un accordo speciale che regoli il sistema dei cambi delle divise straniere fra le Parti Contraenti dovessero essere in contraddizione con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo prevarranno le prime.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art18 · fonte su Normattiva