• a)Le imprese designate indicheranno alle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti al massimo trenta giorni prima dell'esercizio dei servizi concordati, la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari programmati. La stessa regola vale anche per ulteriori cambiamenti che avessero a verificarsi.
  • b)Le Autorita' Aeronautiche di ogni Parte Contraente forniranno su richiesta delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente tutti i dati statistici normali o meno delle imprese designate che possano essere giustamente richiesti per controllare la capacita' di trasporto offerta da un'impresa designata della prima Parte Contraente. Tali statistiche conterranno tutti i dati necessari a determinare volume, origine e destinazione del traffico.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art19 · fonte su Normattiva