Per l'applicazione del presente Accordo ed a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
- a)Il termine "Convenzione" sta ad indicare la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, compresi tutti gli Allegati adottati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e tutti gli emendamenti agli Allegati od alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94;
- b)L'espressione "Autorita' Aeronautiche" sta ad indicare nel caso del Marocco le "Ministere des Travaux Publics et des Communications, Direction de l'Air" e nel caso dell'Italia il "Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile", ed in entrambi i casi qualsiasi persona od ente autorizzati a svolgere le funzioni attualmente esercitate dagli stessi;
- c)Il termine "impresa designata" sta ad indicare ogni impresa di trasporto aereo che una delle Parti Contraenti avra' designato mediante notifica scritta all'altra Parte Contraente per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte indicate in detta notifica;
- d)Le espressioni "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per motivi non commerciali" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito dagli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Testo vigente dal 4 ottobre 1971
