Gli Stati contraenti notifiche panno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per la applicazione della presente Convenzione sul loro territorio. Il Consiglio Federale Svizzero informera' gli Stati Contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutte le notifiche ai sensi del capoverso precedente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;870~art12 · fonte su Normattiva