Gli Stati firmatari notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste per rendere applicabile la presente Convenzione sul proprio territorio. Il Consiglio Federale Svizzero informera' gli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica ai sensi del comma precedente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art7 · fonte su Normattiva