Gli Stati firmatari notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste per rendere applicabile la presente Convenzione sul proprio territorio. Il Consiglio Federale Svizzero informera' gli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica ai sensi del comma precedente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
