La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data del deposito della quinta notifica e da quel momento avra' efficacia tra i cinque Stati che hanno adempito detta formalita'. Per ogni Stato contraente, che adempira' successivamente la formalita' prevista all'articolo precedente, la presente Convenzione avra' efficacia a partire dal trentesimo giorno dalla data di deposito della sua notifica. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Governo depositario ne trasmettera' il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;870~art13 · fonte su Normattiva