Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per rendere applicabile nel loro territorio la presente Convenzione. Il Consiglio federale svizzero comunichera' agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile qualunque notifica ai sensi del precedente comma.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
