Le riserve previste dall'articolo 2 possono essere ritirate tutte o in parte in qualunque momento. Il ritiro sara' notificato al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero comunichera' agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche ai sensi del precedente comma.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art14 · fonte su Normattiva