Le riserve previste dall'articolo 2 possono essere ritirate tutte o in parte in qualunque momento. Il ritiro sara' notificato al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero comunichera' agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche ai sensi del precedente comma.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
