L'esecuzione delle opere e la fornitura dei relativi impianti e dei materiali necessari formeranno oggetto di licitazione privata. Le ditte italiane e francesi ammesse a parteciparvi saranno incluse in apposito elenco, predisposto di comune accordo dai due comuni interessati ed approvato dall'ufficio del genio civile competente territorialmente. I lavori di costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere suddette saranno soggetti al controllo dello autorita' amministrative italiane; gli agenti incaricati di tale controllo potranno ispezionare liberamente gli impianti.
Testo vigente dal 22 luglio 1970
