L'esecuzione delle opere e la fornitura dei relativi impianti e dei materiali necessari formeranno oggetto di licitazione privata. Le ditte italiane e francesi ammesse a parteciparvi saranno incluse in apposito elenco, predisposto di comune accordo dai due comuni interessati ed approvato dall'ufficio del genio civile competente territorialmente. I lavori di costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere suddette saranno soggetti al controllo dello autorita' amministrative italiane; gli agenti incaricati di tale controllo potranno ispezionare liberamente gli impianti.

Testo vigente dal 22 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art7 · fonte su Normattiva