[1]Articolo VIII

[2]1. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di una. Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza, o partenza, sul proprio territorio, di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio, alla navigazione e al comportamento di tale aeromobile allorche' sia nell'ambito del proprio territorio si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul proprio territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, quali i regolamenti relativi all'entrata, partenza, emigrazione, immigrazione, dogana e sanita', si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre sono nell'ambito del proprio territorio.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artviii · fonte su Normattiva